Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.
Art. 2.
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge tiene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.