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Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' concessa) all'Ente nazionale per la (distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.

Art. 2.


Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge tiene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952
EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI