Finanziamento del programma assistenziale svolto dall'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, e' autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di L. 5 miliardi.
All'onere di cui al precedente comma si provvedera' per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento gia' iscritto al capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Art. 2.
Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 22 agosto 1951
EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI