Finanziamento del programma assistenziale svolto dalla Amministrazione per gli aiuti internazionali.
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1950-1951, per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali, e' autorizzato il finanziamento di lire cinque miliardi a favore dell'Amministrazione stessa.