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Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli.

Articolo unico.



Il termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' prorogato al 31 dicembre 1951.