Modificazioni alle norme sulla liquidazione del Comitato italiano petroli.
Art. 1.
Il Collegio dei liquidatori previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, e' soppresso.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Collegio dei liquidatori dovra' presentare ai Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro un rendiconto della propria gestione e una relazione illustrativa, accompagnati dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di vigilanza istituito con l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 239.