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Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947.

Art. 1.


E' autorizzata la corresponsione della quota annua delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, a cui il Governo italiano ha aderito con legge 5 aprile 1950, n. 295.