Adesione ed esecuzione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, dei relativi Annessi e Protocolli di modifica conformemente alle modalita' stabilite dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 sulle condizioni di adesione dell'Accordo predetto.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ai relativi annessi e Protocolli di modifica conformemente alle modalita' stabilite dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 sulle condizioni di adesione dell'Accordo predetto.