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Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identita' e dei diritti di segreteria.

Art. 1.


Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' commisurata alla meta' delle stipendio e della indennita' caroviveri percepiti dai segretari stessi".