Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identita' e dei diritti di segreteria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' commisurata alla meta' delle stipendio e della indennita' caroviveri percepiti dai segretari stessi".
Art. 2.
Ogni disposizione incompatibile con la presente legge e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1951
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI