Modificazioni dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:
"La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni".
Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso art. 12, le parole "prima domenica di settembre" sono sostituite dalle parole "penultima domenica di agosto".