Modificazioni dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:
"La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni".
Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso art. 12, le parole "prima domenica di settembre" sono sostituite dalle parole "penultima domenica di agosto".
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1951
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - SCELBA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI