Proroga della facolta' al Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553, di avvalersi della facolta' di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1931.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1950
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI