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Facolta' del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

Art. 1.


Fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1929, il Ministro per la difesa e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.