Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1951.
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).