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Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1951.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.


Le entrate e le spese degli archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

Art. 3.


Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D ed E).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Allegato

TABELLA A

Parte di provvedimento in formato grafico


APPENDICE N. 1 - TABELLA B

Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA C

Parte di provvedimento in formato grafico


APPENDICE N. 2 - TABELLA D

Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA E

Parte di provvedimento in formato grafico