Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150 milioni a carico dello Stato per oneri di carattere generale dell'Ente autonomo del Flumendosa ai sensi dell'art. 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498.
Art. 1.
E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, la spesa di lire 150 milioni per spese generali dell'Ente autonomo del Flumendosa e per ogni altro atto preparatorio all'esecuzione delle opere dell'Ente medesimo.
La suddetta spesa sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-1950.