Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150 milioni a carico dello Stato per oneri di carattere generale dell'Ente autonomo del Flumendosa ai sensi dell'art. 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, la spesa di lire 150 milioni per spese generali dell'Ente autonomo del Flumendosa e per ogni altro atto preparatorio all'esecuzione delle opere dell'Ente medesimo.
La suddetta spesa sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-1950.
Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-1950.
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in base alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1950
EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI