N NORME. red.it

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento).

Art. 1.


Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:


----> Parte di provvedimento in formato grafico <----