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Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (5° provvedimento).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:


----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 2.


E' consentita fino al 31 dicembre 1951, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri, la importazione temporanea di:
a) lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pegamoidati, pelli finte a base di resine poliviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto;
b) vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche.

Art. 3.


La concessione della importazione temporanea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre e verghe, gregge, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli prevista dal decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e' stata estesa agli acciai speciali.

Art. 4.


La concessione della importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati, prevista alla tabella I annessa al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e' estesa al taglio in pezze dei tessuti stessi, come sopra lavorati.

Art. 5.


La concessione della importazione temporanea delle trecce di paglia cinese o giapponese per essere imbianchite o tinte, prevista dal decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1870, e' estesa alla fabbricazione di cappelli.

Art. 6.


La concessione della importazione temporanea del rum per la fabbricazione di vermut, prevista dal decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374, e' estesa alla fabbricazione di liquori e prorogata fino al 31 dicembre 1951.

Art. 7.


E' revocata la concessione della importazione temporanea dei rottami di ferro e di acciaio per la fabbricazione di tubi, prevista dalla legge 24 novembre 1948, n. 1444.

Art. 8.


E' consentita, fino al 31 dicembre 1951, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche a colori, a 8, 16 e 35 millimetri riproducenti vedute panoramiche, girate in Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa.

Art. 9.


Alle merci ammesse alla esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, sono aggiunte le bobine di legno, usate o nuove, che si esportano piene per essere vuotate oppure vuote per essere riempite. Il termine massimo per la reimportazione e' fissato in sei mesi.

Art. 10.


I quantitativi di cotone greggio, impiegati nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273.
Sono abrogati i regi decreti 22 febbraio 1930, n. 174, e 27 marzo 1939, n. 565, e la legge 20 marzo 1940, numero 227.

Art. 11.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1950
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - TOGNI - SEGNI - PELLA - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: SEGNI