Proroga, con modificazioni, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.
Articolo unico.
Le disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intendono estese ai materiali del servizio sanitario.