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Proroga con modificazioni dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

Art. 1.


E' prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.
L'autorizzazione a permutare o vendere materiali di cui all'art. 1 del decreto predetto e' estesa anche ai materali del Genio militare e dei Servizi di commissariato.