Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione agli acquisti e per l'esercizio della tutela governativa sugli Istituti dei culti diversi dalla religione cattolica.
Articolo unico.
I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.