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Stanziamento di fondi per la liquidazione delle spese di trasporto per il rimpatrio di automezzi dall'Eritrea, avvenuto nel 1946.

Art. 1.


Il Ministero dei trasporti e' autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio, nei limiti della somma di lire 86 milioni, le spese ammontanti a circa 114 milioni di lire per il rimpatrio dall'Eritrea di autoveicoli, rimorchi e persone, effettuato nel 1946.
La restante somma di lire 28 milioni rimane a carico delle persone e dei proprietari degli automezzi rimpatriati.