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Stanziamento di fondi per la liquidazione delle spese di trasporto per il rimpatrio di automezzi dall'Eritrea, avvenuto nel 1946.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Ministero dei trasporti e' autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio, nei limiti della somma di lire 86 milioni, le spese ammontanti a circa 114 milioni di lire per il rimpatrio dall'Eritrea di autoveicoli, rimorchi e persone, effettuato nel 1946.
La restante somma di lire 28 milioni rimane a carico delle persone e dei proprietari degli automezzi rimpatriati.

Art. 2.


Il Ministero dei trasporti e' altresi' autorizzato ad anticipare la predetta somma di lire 28 milioni, salvo recupero, entro l'esercizio finanziario 1949-50, nei confronti degli interessati al rimpatrio.

Art. 3.


All'onere di lire 86 milioni di cui al precedente art. 1 sara' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate previste nella legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50 (primo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 ottobre 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI