Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, contenente norme per la pubblicita' sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse.
Art. 1.
L'art. 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, e' sostituito dal seguente:
"Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorita' pubbliche e gli avvisi relativi al culto".