Norme per la pubblicita' sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse. (035U1149)
Art. 1.
Sono soggette alle disposizioni della legge 22 maggio 1933, n. 608, le esposizioni di cartelli, stendardi e quadri permanenti e provvisori, le targhe e diciture sui pali e fili aerei, le insegne luminose, le striscie e tele pubblicitarie ed in genere qualsiasi altro richiamo di carattere pubblicitario in qualunque modo eseguito sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e collocato in maniera di essere visibile dalle linee anzidette.