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Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 1.


L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, sulla base delle effettive esigenze del servizio predetto.
I fattorini devono essere di eta' non inferiore ad anni 16, ne' superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.