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Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, sulla base delle effettive esigenze del servizio predetto.
I fattorini devono essere di eta' non inferiore ad anni 16, ne' superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.

Art. 2.


Dopo due anni di effettivo e lodevole servizio i fattorini provvisori passeranno in pianta stabile quali fattorini telegrafici, e saranno inquadrati in apposito ruolo, la cui composizione sara' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro.
Con decreto motivato del Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' essere negato il passaggio la pianta stabile ai fattorini che abbiano demeritato e che, di conseguenza, non possono ulteriormente essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione postelegrafonica.
I fattorini inquadrati in ruolo continueranno ad essere adibiti allo stesso servizio e ad essere retribuiti con lo stesso criterio che i fattorini provvisori di cui all'art. 1.

Art. 3.


Dopo cinque anni di effettivo lodevole e complessivo servizio i fattorini telegrafici saranno inquadrati, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, nel ruolo del personale subalterno nei limiti di tre quarti dei posti disponibili nel grado iniziale.

Art. 4.


Dopo l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, i posti che si renderanno disponibili entro un biennio nel ruolo del personale subalterno saranno coperti esclusivamente dai fattorini aventi i requisiti di eta' e di servizio di cui all'articolo precedente e con gli stessi criteri ivi indicati.

Art. 5.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI