Elevazione del contributo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'istituto di previdenza ed assistenza per il personale delle ricevitorie per la gestione sussidi di malattia agli agenti rurali.
Art. 1.
Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, quale risulta modificata dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000.