Elevazione del contributo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'istituto di previdenza ed assistenza per il personale delle ricevitorie per la gestione sussidi di malattia agli agenti rurali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, quale risulta modificata dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000.
Art. 2.
Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fara' fronte, per l'esercizio 1949-50, stornando la somma necessaria dai fondi del capitolo 27 del proprio bilancio di previsione della spesa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI