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Proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

Articolo unico.



Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato ad 30 giugno 1953.