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Proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Il termine di un quinquennio stabilito per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato ad 30 giugno 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI