Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato.
Articolo unico.
Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facolta' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, modificato col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668.