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Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facolta' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, modificato col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - SIMONINI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI