Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 1.
La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dall'art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, concernente le norme sulla riscossione delle rette di spedalita', e' elevata a lire tredici miliardi.