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Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dall'art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, concernente le norme sulla riscossione delle rette di spedalita', e' elevata a lire tredici miliardi.

Art. 2.


La maggiore spesa di lire un miliardo, autorizzata dal precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1949-50.

Art. 3.


Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge, viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 4.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI