N NORME. red.it

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.