Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1950-51, come dall'elenco annesso alla presente legge.
Art. 3.
Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1950-51, le seguenti spese:
1) L. 101.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
2) L. 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Organizzazione stessa;
3) L. 70.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) L. 20.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;
5) L. 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
6) L. 18.300.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Allegato
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1950-51, lo stanziamento del quali puo' essere aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 63 ( art. 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713 , convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
Capitolo n. 59. - Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese idi ufficio.
Capitolo n. 60. - Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.
Cap. n. 61. - Spese eventuali all'estero.
Capitolo n. 62. - Viaggi di servizio del personale degli Uffici diplomatici e consolari all'estero.
Capitolo n. 84. - Rimpatri di nazionali indigenti - Spese di ospedale, funebri e sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero.
Il Ministro per il tesoro
PELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1950-51, lo stanziamento del quali puo' essere aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 63 ( art. 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713 , convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
Capitolo n. 59. - Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese idi ufficio.
Capitolo n. 60. - Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.
Cap. n. 61. - Spese eventuali all'estero.
Capitolo n. 62. - Viaggi di servizio del personale degli Uffici diplomatici e consolari all'estero.
Capitolo n. 84. - Rimpatri di nazionali indigenti - Spese di ospedale, funebri e sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero.
Il Ministro per il tesoro
PELLA