Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensione di guerra.
Art. 1.
Le domande dirette ad ottenere il rilascio dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonche' degli altri indispensabili per corredare le istanze di pensioni e di assegno di guerra, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478, sono esenti da ogni tassa di bollo, purche' in detti documenti, si faccia espressa menzione dell'uso cui sono destinati.