N NORME. red.it

Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensione di guerra.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le domande dirette ad ottenere il rilascio dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonche' degli altri indispensabili per corredare le istanze di pensioni e di assegno di guerra, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478, sono esenti da ogni tassa di bollo, purche' in detti documenti, si faccia espressa menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI