Abolizione delle cauzioni commerciali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' abolito.
Art. 2.
null
Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 novembre 1951, n. 1504 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, e' prorogato al 30 giugno 1952."
La L. 4 novembre 1951, n. 1504 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, e' prorogato al 30 giugno 1952."
Art. 3.
La Cassa depositi e prestiti ha facolta' di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalita' da, determinarsi con apposito decreto Ministeriale.
Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del precedente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 12 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - VANONI - PELLA SPATARO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI