Abolizione delle cauzioni commerciali.
Art. 1.
L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' abolito.