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Modificazioni alle norme sulla liquidazione del Comitato italiano petroli.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Collegio dei liquidatori previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, e' soppresso.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Collegio dei liquidatori dovra' presentare ai Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro un rendiconto della propria gestione e una relazione illustrativa, accompagnati dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di vigilanza istituito con l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 239.

Art. 2.


Le operazioni di liquidazione del Comitato italiano petroli sono continuate da un liquidatore nominato dal Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.


Le operazioni di liquidazione debbono essere ultimate, entro un anno, dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1950
EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - VANONI - LOMBARDO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI