N NORME. red.it

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Art. 1.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.