Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1950-51, in lire 2.000.000.000.
Art. 3.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1950-51, in lire 10.000.000.000.
Art. 4.
Sono autorizzate, per l'esercizio 1950-51, la spesa di lire 500.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 19 giugno 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Stato di previsione
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza soci le per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951
Parte di provvedimento in formato grafico
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