Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949.
Accordo-art. IV
Articolo IV
Il capitale iniziale della Societa', fissato in 100 milioni di
Cruzeiros, secondo quanto e' stabilito al precedente articolo III, verra' sottoscritto e versato dall'I.C.L.E. (Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Pallano all'Estero) mediante i suoi averi liquidi che formano attualmente oggetto di un deposito obbligatorio presso il Banco do Brasil. La parte restante sara' sottoscritta e versata, fino a concorrenza della suddetta somma, traendola dagli averi liquidi attualmente sotto sequestro, appartenenti allo Stato italiano.
Resta inteso che, in conformita' della legge brasiliana, il Governo
italiano indichera' i sottoscrittori che utilizzeranno - ai fini previsti da questo articolo - le somme di cui trattasi e che gli azionisti nel loro totale dovranno raggiungere il minimo richiesto da
detta legge
Il capitale iniziale della Societa', fissato in 100 milioni di
Cruzeiros, secondo quanto e' stabilito al precedente articolo III, verra' sottoscritto e versato dall'I.C.L.E. (Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Pallano all'Estero) mediante i suoi averi liquidi che formano attualmente oggetto di un deposito obbligatorio presso il Banco do Brasil. La parte restante sara' sottoscritta e versata, fino a concorrenza della suddetta somma, traendola dagli averi liquidi attualmente sotto sequestro, appartenenti allo Stato italiano.
Resta inteso che, in conformita' della legge brasiliana, il Governo
italiano indichera' i sottoscrittori che utilizzeranno - ai fini previsti da questo articolo - le somme di cui trattasi e che gli azionisti nel loro totale dovranno raggiungere il minimo richiesto da
detta legge