N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949.

Accordo-art. IV

Articolo IV

Il capitale iniziale della Societa', fissato in 100 milioni di
Cruzeiros, secondo quanto e' stabilito al precedente articolo III, verra' sottoscritto e versato dall'I.C.L.E. (Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Pallano all'Estero) mediante i suoi averi liquidi che formano attualmente oggetto di un deposito obbligatorio presso il Banco do Brasil. La parte restante sara' sottoscritta e versata, fino a concorrenza della suddetta somma, traendola dagli averi liquidi attualmente sotto sequestro, appartenenti allo Stato italiano.
Resta inteso che, in conformita' della legge brasiliana, il Governo
italiano indichera' i sottoscrittori che utilizzeranno - ai fini previsti da questo articolo - le somme di cui trattasi e che gli azionisti nel loro totale dovranno raggiungere il minimo richiesto da
detta legge