Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949.
Accordo-Annesso II
ANNESSO II
CASE D'ITALIA
Tutte le Case d'Italia, in Brasile saranno restituite in
conformita' dell'articolo VI del presente Accordo, ma tra le parti interessate sara' stipulata una convenzione speciale allo scopo di regolare l'uso a titolo temporaneo, da parte della Facolta' di filosofia di Rio, dei locali che essa attualmente occupa nella Casa d'Italia in detta citta', tenendo presenti gli interessi culturali comuni e reciproci del Brasile e dell'Italia, nonche' la destinazione fondamentale della Casa d'Italia.
Il disposto in questo Annesso non implica che lo Stato italiano sia
esonerato dall'osservare entro un termine ragionevole la disposizione legislativa che vieta gli Stati stranieri di possedere in Brasile immobili e beni passibili di esproprio, eccettuati quelli nei quali hanno sede Missioni diplomatiche o consolari.
CASE D'ITALIA
Tutte le Case d'Italia, in Brasile saranno restituite in
conformita' dell'articolo VI del presente Accordo, ma tra le parti interessate sara' stipulata una convenzione speciale allo scopo di regolare l'uso a titolo temporaneo, da parte della Facolta' di filosofia di Rio, dei locali che essa attualmente occupa nella Casa d'Italia in detta citta', tenendo presenti gli interessi culturali comuni e reciproci del Brasile e dell'Italia, nonche' la destinazione fondamentale della Casa d'Italia.
Il disposto in questo Annesso non implica che lo Stato italiano sia
esonerato dall'osservare entro un termine ragionevole la disposizione legislativa che vieta gli Stati stranieri di possedere in Brasile immobili e beni passibili di esproprio, eccettuati quelli nei quali hanno sede Missioni diplomatiche o consolari.