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Proroga del termine di validita' dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.

Art. 1.


I biglietti gratuiti per i familiari dei membri del parlamento di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, hanno la validita' di due anni a partire dal giorno della loro emissione.