Proroga del termine di validita' dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
I biglietti gratuiti per i familiari dei membri del parlamento di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, hanno la validita' di due anni a partire dal giorno della loro emissione.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI